Poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, ed il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili.
Fonte: Il Sole 24 Ore Clicca per ascoltare il testo! Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 16 maggio 2013, n. 11950 - Massima - Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - danno biologico - danno estetico - autonoma risarcibilità di questultimo - esclusione - ragioni. Poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, ed il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto loperato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili. Fonte: Il Sole 24 Ore


