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Definizione dell’area di parcheggio fa fede l’atto concessorio

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CONDOMINIO E LITI CONDOMINIO E LITI

parcheggio Corte di cassazione - Sezioni unite civili - Sentenza 13 novembre 2013 n. 25454

Per individuare l’area destinata a parcheggio, vale l’atto concessorio che vincola il costruttore. E dunque in presenza di un disallineamento tra l’accatastamento e la concessione edilizia prevale quest’ultima. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 25454/2013.

Le Sezioni unite spiegano: “È bene chiarire che a determinare quale sia l’area destinata a parcheggio è proprio e soltanto l’atto concessorio che vincola il costruttore a questa destinazione e che è il riferimento cui ancorare ogni controversia circa la natura condominiale o privata delle parti della costruzione”.

“Un’eventuale discrasia - precisa la Corte - tra l’accatastamento, cioè la dichiarazione presentata dal costruttore/proprietario agli Uffici finanziari (nei tempo UTE, Agenzia del territorio, Agenzia delle Entrate) e la concessione edilizia va risolta avendo riguardo a quest’ultima, perché essa designa la entità della costruzione assentita e la destinazione impressa e approvata del bene da edificare”.

“L’edificazione avvenuta in conformità - concludono i giudici - concretizza l’atto di assenso e l’acquirente che voglia verificare la legittimità del bene che va ad acquistare deve assicurarsi in primo luogo della corrispondenza materiale e documentale al provvedimento autorizzatorio”.

 Allegato

 

Fonte: Il Sole 24 Ore   Clicca per ascoltare il testo! Corte di cassazione - Sezioni unite civili - Sentenza 13 novembre 2013 n. 25454 Per individuare l’area destinata a parcheggio, vale l’atto concessorio che vincola il costruttore. E dunque in presenza di un disallineamento tra l’accatastamento e la concessione edilizia prevale quest’ultima. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 25454/2013. Le Sezioni unite spiegano: “È bene chiarire che a determinare quale sia l’area destinata a parcheggio è proprio e soltanto l’atto concessorio che vincola il costruttore a questa destinazione e che è il riferimento cui ancorare ogni controversia circa la natura condominiale o privata delle parti della costruzione”. “Un’eventuale discrasia - precisa la Corte - tra l’accatastamento, cioè la dichiarazione presentata dal costruttore/proprietario agli Uffici finanziari (nei tempo UTE, Agenzia del territorio, Agenzia delle Entrate) e la concessione edilizia va risolta avendo riguardo a quest’ultima, perché essa designa la entità della costruzione assentita e la destinazione impressa e approvata del bene da edificare”. “L’edificazione avvenuta in conformità - concludono i giudici - concretizza l’atto di assenso e l’acquirente che voglia verificare la legittimità del bene che va ad acquistare deve assicurarsi in primo luogo della corrispondenza materiale e documentale al provvedimento autorizzatorio”.  Allegato   Fonte: Il Sole 24 Ore

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