Il danno biologico, quello morale e quello dinamico-relazionale altrimenti definibile "esistenziale", costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili. Tuttavia, pur non essendo ammissibile, nel nostro ordinamento, l'autonoma categoria di "danno esistenziale", quel che rileva, ai fini risarcitori, è che, ove si siano verificati pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi non siano stati già oggetto di apprezzamento e di liquidazione da parte del giudice del merito, a nulla rilevando che quest'ultimo li liquidi sotto la voce di danno non patrimoniale oppure li faccia rientrare secondo la tradizione passata sotto la etichetta "danno esistenziale".
Corte di cassazione - Sezioni unite civili - Sentenza 13 novembre 2013 n. 25454
Per individuare l’area destinata a parcheggio, vale l’atto concessorio che vincola il costruttore. E dunque in presenza di un disallineamento tra l’accatastamento e la concessione edilizia prevale quest’ultima. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 25454/2013.