Il danno biologico, quello morale e quello dinamico-relazionale altrimenti definibile "esistenziale", costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili. Tuttavia, pur non essendo ammissibile, nel nostro ordinamento, l'autonoma categoria di "danno esistenziale", quel che rileva, ai fini risarcitori, è che, ove si siano verificati pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi non siano stati già oggetto di apprezzamento e di liquidazione da parte del giudice del merito, a nulla rilevando che quest'ultimo li liquidi sotto la voce di danno non patrimoniale oppure li faccia rientrare secondo la tradizione passata sotto la etichetta "danno esistenziale".
Corte di cassazione - Sezioni unite civili - Sentenza 13 novembre 2013 n. 25454
Per individuare l’area destinata a parcheggio, vale l’atto concessorio che vincola il costruttore. E dunque in presenza di un disallineamento tra l’accatastamento e la concessione edilizia prevale quest’ultima. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 25454/2013.
Nuove norme in materia di pedopornografia, innalzamento del livello di protezione del diritto di autore a settanta anni per le opere musicali, rinvio dei decreti legge sull' Imu e Banca d'Italia e lutto nazionale per i tragici fatti della Sardegna: sono queste le conclusioni del Consiglio dei ministri di oggi.
- Lo schema di Dlgs sulla pedopornografia (1410 Scaricamenti)
- La relazione allo schema di Dlgs pedopornografia (1598 Scaricamenti)
Nell'ordinanza 3 settembre 2013, n. 20211 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della motivazione della cartella di pagamento.
Occorre rilevare che dalla ordinanza non si comprende la fattispecie concreta dalla quale trae origine la cartella, ad esempio se discendente o meno da una liquidazione ex art. 36-bis del DPR n. 600/1973. Inoltre, non si evince quali siano stati i motivi sui quali l’Agenzia delle Entrate ha impostato il proprio ricorso per Cassazione.
La figura del Giudice di Pace è stata introdotta nel nostro ordinamento con la L. 21 novembre 1991, n. 374, e consta attualmente di un organico di 4.700 unità distribuite in 849 sedi sul territorio nazionale. Il Giudice di Pace è un magistrato onorario al quale sono temporaneamente state assegnate funzioni giurisdizionali.