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L’ASpI spetta anche in caso di licenziamento disciplinare

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LICENZIAMENTO DISCIPLINARE LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

logo-ministero-lavoro Il licenziamento disciplinare costituisce una ipotesi di disoccupazione "involontaria" sicchè, anche in tale ipotesi, spetta l’indennità di disoccupazione (ASpI).

Lo afferma il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Attive e Passive per il Lavoro, con interpello n. 29/2013 del 23 ottobre 2013 rispondendo ad una istanza presentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

L’art. 2 della L. n. 92/2012 ha introdotto l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI) che ha la finalità di fornire una indennità di disoccupazione ai lavoratori colpiti da disoccupazione involontaria.

Dal tenore letterale della predetta normativa, afferma il Ministero, può evincersi che le cause di esclusione dall’ASpI sono tassative e riguardano: i) i casi di dimissioni (con l’eccezione: delle dimissioni per giusta causa e delle dimissioni intervenute durante il periodo di maternità tutelato dalla legge) e ii) i casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Ciò premesso, si legge nell’interpello, “non sembra potersi escludere” che l’indennità di che trattasi sia corrisposta anche in ipotesi di licenziamento disciplinare, così come del resto ha inteso chiarire l’Istituto previdenziale il quale è intervenuto con numerose circolari (cfr. INPS circolari. n. 140/2012, 142/2012, 44/2013) per disciplinare espressamente le ipotesi di esclusione della corresponsione dell’indennità in parola senza trattare l’ipotesi del licenziamento disciplinare.

 

A supporto di quanto sopra, il Ministero ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 405/2001, aveva statuito in merito all’opportunità che, in caso di licenziamento disciplinare, venisse corrisposta l’indennità di maternità, pronunciandosi nel senso di ritenere che una sua esclusione integrasse una violazione degli artt. 31 e 37 della Costituzione in quanto alla protezione della maternità andava attribuito un rilievo superiore rispetto alla ragione del licenziamento trovando già “il fatto che ha dato causa al licenziamento (...) comunque in esso efficace sanzione.

Il licenziamento disciplinare, quindi, dovrebbe essere valutato con il medesimo metodo di ragionamento adottato dalla Corte Costituzionale atteso che il licenziamento disciplinare può essere considerato già un’adeguata risposta dell’ordinamento al comportamento del lavoratore e negare la corresponsione della ASpI costituirebbe un’ulteriore reazione sanzionatoria nei suoi confronti.

Sotto diverso profilo, osserva ancora il Ministero, in primo luogo il licenziamento disciplinare non può essere qualificato come disoccupazione “volontaria”. Inoltre, considerato che il Giudice potrebbe ritenere illegittimo il provvedimento, in tale caso potrebbe risultare iniquo negare la protezione assicurata dall’ASpI.

Al riconoscimento del trattamento ASpI a favore del lavoratore segue l’obbligo per il datore di lavoro di versare il contributo previsto dall’art. 2, comma 31 della L. 92/2012 nell'ipotesi di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore   Clicca per ascoltare il testo! Il licenziamento disciplinare costituisce una ipotesi di disoccupazione involontaria sicchè, anche in tale ipotesi, spetta l’indennità di disoccupazione (ASpI). Lo afferma il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Attive e Passive per il Lavoro, con interpello n. 29/2013 del 23 ottobre 2013 rispondendo ad una istanza presentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. L’art. 2 della L. n. 92/2012 ha introdotto lAssicurazione Sociale per lImpiego (ASpI) che ha la finalità di fornire una indennità di disoccupazione ai lavoratori colpiti da disoccupazione involontaria. Dal tenore letterale della predetta normativa, afferma il Ministero, può evincersi che le cause di esclusione dall’ASpI sono tassative e riguardano: i) i casi di dimissioni (con l’eccezione: delle dimissioni per giusta causa e delle dimissioni intervenute durante il periodo di maternità tutelato dalla legge) e ii) i casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Ciò premesso, si legge nell’interpello, “non sembra potersi escludere” che l’indennità di che trattasi sia corrisposta anche in ipotesi di licenziamento disciplinare, così come del resto ha inteso chiarire l’Istituto previdenziale il quale è intervenuto con numerose circolari (cfr. INPS circolari. n. 140/2012, 142/2012, 44/2013) per disciplinare espressamente le ipotesi di esclusione della corresponsione dell’indennità in parola senza trattare l’ipotesi del licenziamento disciplinare.   A supporto di quanto sopra, il Ministero ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 405/2001, aveva statuito in merito all’opportunità che, in caso di licenziamento disciplinare, venisse corrisposta l’indennità di maternità, pronunciandosi nel senso di ritenere che una sua esclusione integrasse una violazione degli artt. 31 e 37 della Costituzione in quanto alla protezione della maternità andava attribuito un rilievo superiore rispetto alla ragione del licenziamento trovando già “il fatto che ha dato causa al licenziamento (...) comunque in esso efficace sanzione”. Il licenziamento disciplinare, quindi, dovrebbe essere valutato con il medesimo metodo di ragionamento adottato dalla Corte Costituzionale atteso che il licenziamento disciplinare può essere considerato già un’adeguata risposta dell’ordinamento al comportamento del lavoratore e negare la corresponsione della ASpI costituirebbe un’ulteriore reazione sanzionatoria nei suoi confronti. Sotto diverso profilo, osserva ancora il Ministero, in primo luogo il licenziamento disciplinare non può essere qualificato come disoccupazione “volontaria”. Inoltre, considerato che il Giudice potrebbe ritenere illegittimo il provvedimento, in tale caso potrebbe risultare iniquo negare la protezione assicurata dall’ASpI. Al riconoscimento del trattamento ASpI a favore del lavoratore segue l’obbligo per il datore di lavoro di versare il contributo previsto dall’art. 2, comma 31 della L. 92/2012 nellipotesi di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa.   Fonte: Il Sole 24 Ore

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