Sinistri, la sentenza penale riporta la prescrizione a cinque anni

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RISARCIMENTO DEL DANNO RISARCIMENTO DEL DANNO

veicoli Corte di cassazione – Sezione VI penale - Ordinanza 13 novembre 2013 n. 25538

In tema di prescrizione del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, l’applicazione della seconda parte del terzo comma dell’art. 2947 c.c., e cioè la prescrizione quinquennale, e non quella più lunga prevista per i casi in cui la condotta integri un reato, esige che debba trattarsi non di qualsivoglia sentenza penale ma solo di sentenze che non dichiarano l’estinzione del reato per prescrizione e, cioè, di sentenze di condanna o di assoluzione per motivi diversi dalla predetta estinzione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 25538/2013.

I giudici hanno dunque bocciato il motivo di ricorso secondo cui le uniche sentenze irrevocabili rilevanti ai sensi dell’art. 2947, terzo comma c.c. sarebbero quelle di condanna, in quanto “ciò contrasta con la lettera della legge, che si riferisce genericamente a tutte le sentenze penali irrevocabili (con esclusione di quelle che dichiarano non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione - art. 529 c.p.p.), facendo decorrere il termine della prescrizione dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.  E a norma dell’art. 648 c.p.p., comma 1, sono irrevocabili le sentenze pronunziate in giudizio, contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione. Conseguentemente l’irrevocabilità di una sentenza penale non dipende dal contenuto, ma discende solo dal fatto che essa sia stata pronunziata in giudizio e non sia impugnabile, per cui la qualità dell’irrevocabilità delle sentenze penali investe sia quelle di condanna che di proscioglimento (art. 529 c.p.p. sentenze di proscioglimento e art. 530 c.p.p., sentenze di assoluzione).

In un altro passaggio spiegano i giudici: “L’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile di danno è regolata dall’art. 652 c.p.p.; in virtù degli artt. 652 e 654 c.p.p. il giudicato penale di assoluzione (rispettivamente nell’ ambito del giudizio civile di danni - nel caso dell’art. 652 c.p.p. - e nell’ambito degli altri giudizi civili nell’ipotesi di cui all’art. 654 c.p.p.) ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato, e non anche quando l’assoluzione sia determinata dal diverso accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530 c.p.p., comma 2 (Cass. n. 20325/2006; Cass. 17401/2004)”.

“Inoltre - chiarisce la Corte - l’accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all’esito del processo penale”.

 Allegato

Fonte: Il Sole 24 Ore   Clicca per ascoltare il testo! Corte di cassazione – Sezione VI penale - Ordinanza 13 novembre 2013 n. 25538 In tema di prescrizione del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, l’applicazione della seconda parte del terzo comma dell’art. 2947 c.c., e cioè la prescrizione quinquennale, e non quella più lunga prevista per i casi in cui la condotta integri un reato, esige che debba trattarsi non di qualsivoglia sentenza penale ma solo di sentenze che non dichiarano l’estinzione del reato per prescrizione e, cioè, di sentenze di condanna o di assoluzione per motivi diversi dalla predetta estinzione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 25538/2013. I giudici hanno dunque bocciato il motivo di ricorso secondo cui le uniche sentenze irrevocabili rilevanti ai sensi dell’art. 2947, terzo comma c.c. sarebbero quelle di condanna, in quanto “ciò contrasta con la lettera della legge, che si riferisce genericamente a tutte le sentenze penali irrevocabili (con esclusione di quelle che dichiarano non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione - art. 529 c.p.p.), facendo decorrere il termine della prescrizione dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.  E a norma dell’art. 648 c.p.p., comma 1, sono irrevocabili le sentenze pronunziate in giudizio, contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione. Conseguentemente l’irrevocabilità di una sentenza penale non dipende dal contenuto, ma discende solo dal fatto che essa sia stata pronunziata in giudizio e non sia impugnabile, per cui la qualità dell’irrevocabilità delle sentenze penali investe sia quelle di condanna che di proscioglimento (art. 529 c.p.p. sentenze di proscioglimento e art. 530 c.p.p., sentenze di assoluzione). In un altro passaggio spiegano i giudici: “L’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile di danno è regolata dall’art. 652 c.p.p.; in virtù degli artt. 652 e 654 c.p.p. il giudicato penale di assoluzione (rispettivamente nell’ ambito del giudizio civile di danni - nel caso dell’art. 652 c.p.p. - e nell’ambito degli altri giudizi civili nell’ipotesi di cui all’art. 654 c.p.p.) ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato, e non anche quando l’assoluzione sia determinata dal diverso accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530 c.p.p., comma 2 (Cass. n. 20325/2006; Cass. 17401/2004)”. “Inoltre - chiarisce la Corte - l’accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all’esito del processo penale”.  Allegato Fonte: Il Sole 24 Ore

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